servizio burocratico

Il servizio viene fornito prevalentemente presso la sede dell’Associazione tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.

In particolare viene fornita un’assistenza al malato oncologico e/o alla famiglia in tutte quelle attività burocratiche necessarie per accedere ai servizi disponibili e per poter godere dei diritti propri del malato oncologico.

Nella presente pagina viene fornito uno schema riassuntivo delle prestazioni a favore degli invalidi civili o da lavoro, nonché le agevolazioni per i disabili.

PRESTAZIONI INVALIDITÀ CIVILE, CECITÀ, SORDITÀ, INALIDITÀ DA LAVORO

A) INVALIDITÀ CIVILE

La persona affetta da una minorazione di tipo fisico, psichico o sensoriale, con una riduzione per­manente della capacità lavorativa – che viene espressa in percentuale – di almeno 1/3 (33%), e il minorenne con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età possono ottenere il riconoscimento dell’invalidità civile.

Si considerano invalidi anche gli ultra 65enni che hanno difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.

L’invalidità civile non riguarda gli invalidi per cause di lavoro, di guerra e di servizio, i ciechi e i sordi, che godono di benefici diversi.

Il riconoscimento dell’invalidità civile non è legato a requisiti contributivi specifici, che sono invece necessari per ottenere la pensione di inabilità da lavoro o l’assegno ordinario di invalidità.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto all’invalidità civile anche:

  • rifugiati;
  • apolidi;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini dei Paesi Ue;
  • stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • stranieri regolarmente soggior­nanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

Prima di inviare la domanda di invalidità civile occorre essere in possesso del certificato compilato on line da un medico abilitato.

Una volta in possesso del certificato è possibile presentare la domanda di invalidità civile rivolgendosi agli Istituti di Patronato accreditati.

Successivamente, l’interessato riceverà indicazioni per sottoporsi alla visita che, per i malati oncologici, viene effettuata entro 15 giorni dall’invio della domanda.

Alla fine dell’iter sanitario, l’Inps invia al richiedente il ver­bale relativo all’esito degli accertamenti.

In base alla percentuale di invalidità civile riconosciuta o accertata dall’Inps, vengono riconosciuti differenti benefici:

  • prestazioni protesiche e ortopediche;
  • iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato;
  • esenzione dal ticket;
  • assegno mensile;
  • pensione di inabilità;
  • indennità di accompagnamento;
  • indennità di frequenza;
  • assegno sociale.

Approfondiamo in particolare gli ultimi 5 benefici:

1) Assegno mensile per invalidità civile

L’assegno mensile per invalidità civile spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • grado di invalidità non inferiore al 74% (invalidità parziale);
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge;
  • non svolgere attività lavorativa.

L’assegno mensile per invalidità civile viene pagato per 13 mensilità.

L’assegno mensile è incompatibile con:

  • pensioni dirette di invalidità erogate dall’assicura­zione generale obbligatoria (Ago) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, dalle gestioni pensionistiche per i lavoratori autonomi e ogni altra gestione pensionistica obbligatoria per i lavoratori dipen­denti;
  • prestazioni dirette concesse a se­guito di invalidità contratte per cause di lavoro, di guerra e servizio.

L’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

2) Pensione di inabilità

La pensione di inabilità spetta a chi ha i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • inabilità al lavoro totale e permanente del 100% (invalidità totale);
  • reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

La pensione viene pagata per 13 mensilità.

3) Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento spetta agli invalidi civili totalmente inabili, che non sono in grado di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o di svolgere gli atti quotidiani della vita e che hanno bisogno di assistenza continua.

L’indennità di accompagnamento viene riconosciuta senza considerare né il reddito posseduto dall’invalido né la sua età.

L’indennità di accompagnamento non spetta agli invalidi che:

  • sono ricoverati gratuitamente in istituto;
  • hanno un’indennità per invalidità con­tratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio; in questo caso, l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

L’indennità di accompagnamento viene pagata per 12 mensilità.

4) Indennità di frequenza

L’indennità di frequenza è un beneficio economico che viene riconosciuto per il sostegno dell’inserimento scolastico e sociale dei ragazzi con disabilità fino al 18° anno di età, con i seguenti requisiti:

  • difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, oppure perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell’orecchio migliore, nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz;
  • ricorso (continuo o periodico) a trattamenti ria­bilitativi o terapeutici, oppure frequenza di scuole pubbliche o private, di ogni ordine e grado, oppure centri di formazione/addestramento profes­sionale;
  • reddito (personale del bambino) entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

Si ha diritto all’indennità di frequenza durante l’ef­fettiva durata del trattamento o del corso e fino al mese successivo a quello di cessazione della frequenza (fino a un massimo di 12 mesi).

5) Assegno sociale

Per gli invalidi civili che raggiungono l’età pensionabile, aggiornata in base all’aspettativa di vita, la pensione di inabilità e l’assegno mensile vengono sostituiti dall’assegno sociale.

L’assegno sociale è una misura che ha l’obiettivo di aiutare le persone che non hanno i mezzi necessari per vivere dignitosamente.

L’assegno sociale non è legato a requisiti sanitari, contributivi e assicurativi.

Questa prestazione ha sostituito la pensione sociale dal 1996, con le stesse finalità.

Hanno diritto all’assegno sociale:

Ha diritto all’assegno sociale chi possiede i seguenti requisiti:

  • età pensionabile aggiornata in base all’aspettativa di vita;
  • residenza sul territorio italiano;
  • soggiorno legale sul territorio nazionale in via continuativa, per almeno 10 anni;
  • redditi di importo inferiore al limite fissato annualmente dalla legge.

L’importo dell’assegno sociale viene pagato, per 13 mensilità, in misura intera o ridotta.

In misura intera se:

  • il soggetto non coniugato non possiede redditi propri;
  • il soggetto coniugato possiede un reddito familiare di importo inferiore a quello annuo dell’assegno sociale.

In misura ridotta se:

  • il soggetto non coniugato ha un reddito inferiore all’importo annuo dell’assegno sociale;
  • il soggetto coniugato ha un reddito familiare compreso tra l’ammontare annuo dell’assegno sociale e il doppio dell’importo annuo dell’assegno.

Il limite di reddito varia ogni anno.

Per l’attribuzione dell’assegno sociale si considerano redditi rilevanti per il richiedente e il coniuge:

  • redditi assoggettabili a Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
  • redditi esenti da imposta;
  • pensioni e assegni per ciechi civili, invalidi civili e sordi;
  • pensioni di guerra;
  • rendite vitalizie erogate dall’Inail;
  • pensioni privilegiate ordinarie “tabellari” per infermità, contratte durante il servizio militare di leva;
  • redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta;
  • redditi soggetti a imposta sostitutiva;
  • assegni alimentari;
  • eventuale assegno sociale di cui sia titolare il coniuge del richiedente;
  • redditi da terreni e fabbricati.

Per l’attribuzione dell’assegno sociale non si considerano redditi rilevanti per il richiedente e il coniuge:

  • trattamenti di fine rapporto;
  • anticipazioni dei trattamenti di fine rapporto;
  • competenze arretrate di qualsiasi genere soggette a tassazione separata;
  • assegno sociale del richiedente;
  • prima casa;
  • pensione liquidata secondo il sistema contributivo, in misura corrispondente a 1/3 della pensione e non oltre 1/3 dell’assegno sociale;
  • assegno vitalizio pagato agli ex combattenti della guerra 1915-1918;
  • indennità di accompagnamento e indennità di comunicazione per i sordi.

Per la compilazione della richiesta di assegno sociale ci si può rivolgere agli Istituti di Patronato accreditati che provvederanno anche a verificare i requisiti e a inviare la domanda all’Inps. L’assegno sociale viene pagato a partire dal 1° giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda e spetta per 13 mensilità.

L’assegno sociale viene sospeso se il titolare soggiorna all’estero per più di 29 giorni. Dopo 1 anno dalla sospensione, la prestazione è revocata.

Il diritto all’assegno sociale viene verificato ogni anno, attraverso il controllo del possesso dei requisiti di reddito e di effettiva residenza.

L’assegno non è reversibile ai familiari superstiti e non può essere erogato all’estero.

Nel caso in cui il titolare dell’assegno sociale sia ricoverato in istituti o comunità, con retta a totale carico di enti pubblici, l’assegno viene pagato in misura ridotta del 50%.

Se, invece, la retta è a carico dell’interessato o dei suoi familiari:

  • in misura pari o superiore al 50% dell’assegno sociale, quest’ultimo viene corrisposto in misura intera;
  • in misura inferiore al 50% dell’assegno sociale, quest’ultimo viene corrisposto in misura ridotta del 25%.

B) COLLOCAMENTO MIRATO PER DISABILI (LEGGE 68/99)

Per gli invalidi civili con una percentuale di invalidità superiore al 45%, per i ciechi civili e i sordi, è previsto il collocamento mirato che ha l’obiettivo di assegnare ai disabili impieghi compatibili con le proprie necessità di salute e le proprie capacità lavorative.

L’accertamento delle condizioni di disabilità per accedere al collocamento mirato, può essere effettuato insieme a quello dell’invalidità civile, cecità o sordità, oppure – in un secondo momento – se si è già in possesso del verbale di riconoscimento dell’invalidità civile, senza bisogno del certificato medico.

C) BENEFICI CIECHI CIVILI

Sono ciechi civili i soggetti affetti da cecità congenita o contratta in seguito a cause che non siano di guerra, di infortunio sul lavoro o di servizio.

In base al grado di cecità spettano benefici differenti:

  • ai ciechi totali spettano pensione e indennità di accompa­gnamento;
  • ai ciechi parziali spettano pensione e indennità speciale;
  • a tutti spettano protesi e ausili, iscrizione al collocamento obbligatorio per disabili e esenzione dai ticket.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto ai benefici anche:

  • rifugiati;
  • apolidi;
  • cittadini della Repubblica di San Marino;
  • cittadini dei Paesi Ue;
  • stranieri di Paesi extra Ue con permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo;
  • stranieri regolarmente soggior­nanti, titolari del permesso di soggiorno di almeno 1 anno.

1) Pensione

La pensione per i ciechi totali spetta con i seguenti requisiti:

  • età superiore a 18 anni;
  • riconosciuta cecità assoluta, cioè con re­siduo visivo 00 in entrambi gli occhi;
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge.

La pensione per ciechi totali viene pagata in 13 mensilità, ma varia se il soggetto è ospitato o ricove­rato in un istituto assistenziale che provvede al suo sostentamento.

Indennità di accompagnamento

L’indennità di accompagnamento è concessa ai cie­chi civili totali indipendentemente dalle condizioni economiche e dall’età.

Inoltre, è irrilevante che l’interessato sia ricoverato in una struttura pubblica.  L’indennità viene pagata in 12 mensilità.

Non hanno diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che percepiscono un’indennità per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio. In questo caso l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

2) Pensione ciechi parziali ventisimisti

La pensione per i ciechi parziali ventesimisti spetta, indipendentemente dall’età, con i seguenti requisiti:

  • cecità parziale con un residuo visivo non superiore a 1/20 in entrambi gli occhi;
  • reddito entro il limite stabilito annual­mente dalla legge.

L’importo della pensione viene pagato in 13 mensilità.

3) Indennità speciale ciechi parziali ventisimisti

L’indennità speciale per i ciechi parziali ventesimisti spetta, indipendentemente dal reddito e dall’età, a chi ha un residuo visivo non superiore a 1/20 in en­trambi gli occhi con eventuale correzione.

L’indennità viene pagata in 12 mensilità e spetta per intero anche nel caso in cui il cieco sia ricoverato in istituto.

D) BENEFICI SORDITÀ

Sono sordi i soggetti affetti da sordità congenita, o acquisita durante l’età evolutiva, che abbia compromesso il normale apprendi­mento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di lavoro, di guerra o di servizio.

In base al grado di sordità spettano benefici differenti:

  • pensione;
  • indennità di comunicazione;
  • protesi e ausili, iscrizione al collocamento mirato, esenzione dal ticket.

Oltre ai cittadini italiani, se sono regolar­mente residenti in Italia, hanno diritto ai benefici anche:

1) Pensione

La pensione per i sordi spetta con i seguenti requisiti:

  • età compresa tra i 18 anni e l’età pensionabile aggiornata in base alla speranza di vita, al momento della presentazione della domanda;
  • riconoscimento della sordità o di ipoacusia pari o superiore a 75 decibel di media tra le frequenze 500, 1.000, 2.000 hertz nell’orecchio migliore;
  • reddito entro il limite stabilito annualmente dalla legge.

La pensione per i sordi viene pagata per 13 mensilità.

2) Indennità di comunicazione

L’indennità di comunicazione è concessa ai sordi, indipendentemente dall’età e dal requisito reddituale.
L’indennità viene pagata in 12 mensilità.

Non hanno diritto all’indennità di comunicazione gli invalidi che percepiscono un’indennità per invalidità contratta per causa di lavoro, di guerra o di servizio. In questo caso l’interessato può scegliere il trattamento più favorevole.

3) Assegno sociale sordi

Al compimento dell’età pensionabile, aggiornata in base alla speranza di vita, la pensione per i sordi viene trasformata in assegno sociale.

E) INVALIDITÀ DA LAVORO

I lavoratori che hanno una riduzione della capacità lavorativa possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità o la pensione di inabilità se hanno specifici requisiti contributivi e sanitari.

1) Assegno ordinario di invalidità

I lavoratori dipendenti, autonomi o parasubordinati (o iscritti alla gestione separata) possono richiedere l’assegno ordinario di invalidità se hanno i seguenti requisiti:

  • riduzione permanente della capacità di lavoro in misura superiore ai 2/3 (67%), a causa di infermità, difetto fisico o mentale;
  • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda.

Il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda ed è compatibile con l’attività lavorativa.

L’assegno di invalidità, che può essere sottoposto a revisione, è valido per 3 anni e, dopo che è stato riconosciuto per 3 volte di seguito, viene confermato automaticamente.

La prestazione viene trasformata al raggiungimento dell’età pensionabile e, in presenza di tutti i requisiti, in pensione di vecchiaia.

2) Pensione di inabilità per lavoratori dipendenti privati, autonomi e parasubordinati

I lavoratori dipendenti, autonomi e parasubordinati (o iscritti alla gestione separata) possono richiedere la pensione di inabilità se hanno i seguenti requisiti:

  • riconoscimento dell’impossibilità assoluta e permanente a svolgere qualsiasi attività lavorativa, a causa di infermità o difetto fisico o mentale;
  • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;
  • cessazione di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma.

Il pagamento della pensione di inabilità decorre dal 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda. La pensione può essere sottoposta a revisione.

I pensionati di inabilità che non possono deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita possono richiedere l’assegno per l’assistenza personale e continuativa.

Per i lavoratori disabili sono previste specifiche agevolazioni.

F) INIDONEITÀ E INABILITÀ PER I DIPENDENTI PUBBLICI

1) Pensione di inidoneità a proficuo lavoro

La pensione di inidoneità spetta al lavoratore dipendente pubblico che smette di lavorare per inidoneità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro. Il riconoscimento di tale condizione spetta ad apposite commissioni che sottopongono il lavoratore a visita medica, su richiesta dell’amministrazione o del lavoratore stesso (inoltrata tramite l’amministrazione).

Per accedere alla pensione di inidoneità è necessario avere 15 anni di anzianità contributiva.

2) Pensione di inabilità per i dipendenti pubblici

La pensione di inabilità per i dipendenti pubblici è la prestazione che spetta al lavoratore dipendente pubblico che smette di lavorare per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa non derivante da causa di servizio.

I requisiti per ottenere la pensione di inabilità per i dipendenti pubblici sono:

  • 5 anni di contributi, di cui almeno 3 maturati nel quinquennio precedente alla presentazione della domanda;
  • cessazione del rapporto di lavoro per infermità non dipendente da causa di servizio;
  • riconoscimento dello stato di assoluta e permanente impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa.

La pensione di inabilità è incompatibile con lo svolgimento di qualsiasi attività lavorativa dipendente o autonoma svolta in Italia o all’estero.

BENEFICI E AGEVOLAZIONI LEGGE 104/1992

Con il temine “Legge 104” si intende la legge quadro risalente al febbraio del 1992 emanata dal legislatore per dettare, all’interno dell’ordinamento, i principi generali inerenti “diritti, integrazione sociale e assistenza della persona handicappata” (art.2 L.n.104/1992).

La norma rappresenta la risposta legislativa per assicurare adeguato sostegno, sia all’individuo disabile, sia ai familiari che in molti casi sono chiamati a prendersi cura di loro.

Le precipue finalità della legge 104 sono indicate nell’art. 1 della normativa, e sono orientate:

  • a garantire il rispetto della dignità umana e dei diritti della persona disabile all’interno di tutti gli ambiti della vita sociale, dunque in famiglia, scuola, lavoro e società;
  • a prevenire e rimuovere tutte quelle circostanze che minano l’autonomia del disabile e la realizzazione piena dei suoi diritti civili – politici – patrimoniali;
  • a perseguire, dove possibile, il pieno recupero della persona mediante l’ausilio di servizi e prestazioni, anche di natura giuridico-economica;
  • a predisporre interventi per contrastare e debellare l’emarginazione del disabile.

L’integrazione promossa dalla normativa riguarda in maniera trasversale ogni ambito della società, dalla famiglia al mondo del lavoro, dai trasporti alle infrastrutture e ancora dall’ambito sanitario a quello sportivo, passando per il fondamentale ambito dell’istruzione e della ricerca scolastica e universitaria.

La norma è generalmente indirizzata alle persone disabili; il legislatore ha cristallizzato nell’art.3 cosa si intende per persona handicappata: “colui o colei che presenta minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o emarginazione”.

La disciplina voluta dal legislatore però, nel prevedere una serie di misure e agevolazioni, tiene anche in debita considerazione altre persone oltre al disabile: difatti se vi è un disabile grave, genitori, coniuge nonché parte dell’unione civile e parenti (entro determinati gradi), divengono anch’essi fruitori delle misure previste della legge 104.

  1. REQUISITI

Per poter godere delle misure di sostegno che la normativa prevede, il requisito cardine è rappresentato dal riconoscimento di un handicap così come inquadrato al comma 1 dell’art. 3 della Legge, dunque, non esclusivamente come patologia in sé, ma contestualizzato alle oggettive difficoltà socio-lavorative e relazionali cui dà vita; in virtù della varietà delle misure previste poi, ogni agevolazione può richiedere ulteriori condizioni specifiche oltre al riconoscimento dell’handicap. Menzione a parte merita invece la c.d. “situazione di gravità” prevista dal comma 3 dell’art.3, il quale recita: “qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici”; gravità che dunque diventa requisito dirimente di alcune delle agevolazioni previste.

La legge, infine, si applica a tutti coloro che sono residenti domiciliati o stabilmente dimorati in Italia, anche se stranieri o apolidi.

B) COME FUNZIONA

Le tutele e i diritti previsti dalla Legge 104 passano attraverso l’accertamento delle minorazioni, cui si faceva riferimento in precedenza, accertamenti effettuati dalle apposite commissioni mediche istituite presso le unità sanitarie locali ASL integrate dall’operatore sociale e dall’esperto medico in base al caso da esaminare.

L’iter procedurale prevede in primo luogo che il proprio medico di base (c.d. medico curante o di famiglia) predisponga il certificato medico introduttivo:

  • a tal proposito compila un predisposto modello (cod.SS3) nel quale certifica la disabilità del soggetto per il quale si fa domanda, elencando tutte le patologie che lo riguardano.
  • invia telematicamente all’INPS il documento utilizzando l’apposito portale del sito www.inps.it.

Successivamente l’interessato deve procedere ad inoltrare domanda per “accertamento dell’handicap” quale requisito sanitario che dà diritto poi alle agevolazioni della Legge 104; la presentazione deve avvenire sempre in maniera telematica:

  • mediante l’apposito portale dell’INPS denominato “Invio OnLine di Domande di Prestazioni a Sostegno del Reddito” (questa modalità è direttamente fruibile dal cittadino che però sovente si rivolge ad enti di patronato abilitati a sbrigare le medesime pratiche).
  • Contact Center – chiamando da rete fissa al numero 803164 gratuito riservato all’utenza e da rete mobile al numero 06164164;
  • Istituti di Patronato.

Una volta presentata la domanda, nei successivi 30 giorni – 15 per patologie oncologiche – il richiedente sarà convocato a visita mediante raccomandata a/r; la visita si svolgerà dinanzi alla ridetta commissione medica della ASL, qui ci si recherà muniti di documento d’identità valido, del certificato del medico curante e di tutta la certificazione medica in proprio possesso.

All’esito della visita ed esaminate le carte, la Commissione è chiamata a decretare o meno lo stato di disabilità. Il riconoscimento di tale stato può essere:

  • definitivo, qualora il quadro patologico sia irreversibile o addirittura ingravescente e non vi saranno future visite di revisione;
  • tale da poter essere sottoposto a revisione (con nuova e successiva chiamata a visita) ad una certa data.

Terminata la visita viene redatto il verbale con cui la commissione si pronuncia circa la domanda, tale verbale verrà inviato dall’INPS al richiedente e in caso di diniego del requisito sanitario questi potrà presentare ricorso nelle opportune sedi giudiziarie.

C) AGEVOLAZIONI LEGGE 104

L’integrazione quale fulcro della legge 104 passa attraverso vari tipi di agevolazioni riguardanti i disabili; la normativa quadro dettata dal legislatore individua le linee guida:

  • per l’integrazione scolastica a garanzia di un’efficiente educazione e istruzione delle persone disabili (art.12-17)
  • per favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro (art. 18-22)
  • per favorire la rimozione delle barriere architettoniche, per la mobilitazione e la comunicazione (art.23-29)
  • per facilitare l’assistenza al disabile (art 33)

1) Agevolazioni e detrazioni fiscali

I destinatari della Legge 104 possono usufruire di detrazioni fiscali del 19% e l’applicazione dell’iva agevolata al 4% per l’acquisto di supporti tecnici e informatici ad esempio: modem, computer, telefonia in genere, apparecchiature di domotica domestica, mezzi necessari a facilitare la vita del disabile. Specifiche agevolazioni esistono anche per le spese mediche e l’acquisto di veicoli.

Per beneficiare delle agevolazioni, è necessario verificare sempre la certificazione di disabilità rilasciata dalla commissione medica ASL competente. Può usufruirne il disabile in prima persona, ma anche il familiare cui quest’ultimo sia fiscalmente a carico.

2) Permessi e congedi

Per le persone che hanno ottenuto il riconoscimento dello stato di handicap grave e per chi le assiste esistono alcune agevolazioni che riguardano l’ambito lavorativo, previste dalla legge 104 e da altre norme.

In generale, i riposi, i permessi e i congedi previsti sono utilizzabili dai lavoratori dipendenti se il disabile grave da assistere non è ricoverato a tempo pieno (per tutte le 24 ore).

Non hanno diritto a questi benefici i lavoratori domestici e a do­micilio.

Il lavoratore che assiste un familiare disabile grave, parente o affine entro il 2° grado (o entro il 3° grado, in specifiche situazioni), ha diritto a 3 giorni di permesso mensile per legge 104, utilizzabili anche in maniera continuativa.

I permessi giornalieri per legge 104 per assistere il familiare disabile grave possono essere utilizzati dal lavoratore, a condizione che il familiare non sia ricoverato a tempo pieno.

I permessi giornalieri per legge 104 sono sempre retribuiti e coperti da contribuzione figurativa utile per la pensione.

Per assistere un figlio disabile grave, i permessi giornalieri per legge 104 sono riconosciuti a entrambi i genitori, anche adottivi, che possono utilizzarli alternativamente. Invece, per assistere un qualsiasi altro familiare disabile grave, i permessi spettano a un solo lavoratore dipendente.

Nel caso in cui il lavoratore debba assistere più disabili gravi, può ottenere permessi per ciascuno dei disabili di cui si prende cura, a condizione che l’assistito sia il coniuge o un parente di 1° grado oppure di 2° grado (in specifiche situazioni).

3) Congedo straordinario per assistere disabili gravi

Il congedo straordinario può essere richiesto per assistere disabili gravi per una durata massima com­plessiva di 2 anni, per ogni persona assistita e nell’arco dell’intera vita lavorativa.

A chi spetta il congedo straordinario:

  • coniuge convivente del disabile grave;
  • padre o madre, anche adottivi, nel caso in cui il coniuge del disabile grave manchi o sia deceduto oppure sia affetto da patologie invalidanti;
  • uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui padre o madre, anche adottivi, manchino o siano deceduti oppure siano affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei fratelli o delle sorelle conviventi del disabile grave, nel caso in cui i figli conviventi del disabile manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti;
  • uno dei parenti o affini entro il 3° grado conviventi del disabile grave, nel caso in cui altri fa­miliari del disabile – idonei a prendersene cura – manchino, siano deceduti o siano affetti da patologie invalidanti.

Il congedo straordinario non spetta se il disabile è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del familiare non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.

Il lavoratore ha diritto a beneficiare del congedo entro 60 giorni dalla richiesta.

Il congedo straordinario per assistere disabili gravi può essere utilizzato in modo continuativo o frazionato.

Durante il congedo il lavoratore non può svolgere alcun tipo di lavoro.

Al lavoratore spetta un’indennità corrispondente all’ultima re­tribuzione.

Il periodo di congedo straordinario è coperto fino a un certo importo da contributi figurativi, utili per la pensione.

4) Assistenza a figli disabili gravi: i diritti dei genitori

I genitori lavoratori dipendenti, anche adottivi o affidatari, con figli disabili gravi possono assentarsi dal lavoro grazie ad appositi permessi.

I genitori di figli disabili gravi con meno di 3 anni possono utilizzare 2 ore di permessi giornalieri orari se lavorano per almeno 6 ore, oppure 1 ora se l’attività lavorativa è inferiore alle 6 ore.

I permessi giornalieri orari possono essere richiesti soltanto se il bambino non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

Se entrambi i genitori sono lavoratori dipendenti, i permessi giornalieri orari sono utilizzabili, in alternativa, dalla madre o dal pa­dre.

Al lavoratore spetta un’indennità pari al 100% della retribuzione.

I riposi sono coperti da  contributi figurativi fino a un certo importo e possono essere integrati con il riscatto o con i ver­samenti volontari.

5) Figli disabili gravi fino a 12 anni: prolungamento del congedo parentale

La lavoratrice madre o, in alternativa, il lavoratore padre di figlio disabile grave hanno diritto al prolungamento del congedo parenta­le, utilizzabile fino ai 12 anni del bambino se quest’ultimo non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati, a meno che la presenza del genitore non sia richiesta dalla struttura sanitaria che lo ospita.

Il prolungamento del congedo parentale può iniziare dopo la fine del congedo parentale ordinario e essere utilizzato dai genitori, in maniera continuativa o frazionata, per un periodo massimo non superiore a 3 anni (compresi i periodi di congedo parentale ordinario).

Il prolungamento del congedo parentale può essere utilizzato in alternativa ai permessi orari per figli disabili gravi minori di 3 anni.

Per tutta la durata del congedo, il lavoratore ha dirit­to a una indennità giornaliera pari al 30% della retribuzione, a meno che il contratto collettivo non preveda un trattamento più favorevole.

Anche i periodi di congedo parentale prolungato sono coperti da contribuzione figurativa utile per il diritto e la misura della pensione.

6) Permessi in caso di figli disabili gravi

La lavoratrice madre o, in al­ternativa, il lavoratore padre, anche adottivi o affidatari, di un disabile grave hanno diritto ai permessi mensili di 3 giorni, se il disabile non è ricoverato a tempo pieno in istituti specializzati.

I permessi mensili possono anche essere frazionati in permessi orari.

I permessi mensili a ore o a giornata intera sono sempre retribuiti e sono coperti da contribuzione figurativa utile per la pensione.

Il permesso spetta al genitore lavoratore dipendente anche se l’altro non lavora o ha un rapporto di lavoro a domicilio o domestico.

7) Richiesta di part time

In alcuni casi particolari, i lavoratori che fanno richiesta di part time per assistere familiari disabili hanno la priorità a trasformare il contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.

Nello specifico, le situazioni che possono dare diritto alla trasformazione in base alla richiesta di part time sono:

  • coniuge, figli o genitori del lavoratore con patologie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative;
  • convivente disabile grave con totale e permanente inabilità lavorativa, che ha bisogno di assistenza continua perché non è in grado di compie­re gli atti quotidiani della vita;
  • figlio convivente portatore di handicap oppure di età non superiore ai 13 anni.

8) Esonero dal lavoro notturno

Il lavoratore che ha a carico un disabile non è obbligato a prestare lavoro notturno (dalle ore 24 alle ore 6). La richiesta di esonero dal lavoro notturno va presentata in forma scritta al datore di lavoro entro le 24 ore precedenti l’inizio previsto del turno di lavoro.

9) Divieto di trasferimento

La legge 104 prevede che il lavoratore che assiste un familiare disabile grave debba dare il proprio con­senso per il trasferimento in altra sede, altrimenti il trasferimento è vietato.

10) Scelta della sede di lavoro

Per il genitore di disabile grave e per chi assiste un parente disabile entro il 2° grado (o 3° gra­do in specifiche situazioni) la sede di lavoro può essere scelta in base alla vicinanza al domicilio della persona da assistere.

Il diritto viene accolto dall’azienda se possibile.

11) Assistenza familiari disabili e smart working

I lavoratori che hanno figli disabili gravi hanno la priorità nell’accoglimento della richiesta di smart working da parte del datore di lavoro.

PERMESSI PER LUTTO E PER MOTIVI FAMILIARI (Legge 53/2000)

A) PERMESSO PER LUTTO E PER GRAVE INFERMITÀ

Il lavoratore ha diritto al permesso per lutto o per grave infermità retribuito di 3 giorni lavorativi all’anno, in caso di decesso o grave infermità del coniuge, del convivente o di un parente entro il 2° grado.

I giorni di permesso devono essere utilizzati en­tro 7 giorni dal decesso o dall’accertamento della grave infermità o dall’emergere della necessità di prov­vedere a conseguenti interventi terapeutici.

La grave infermità può essere certificata da uno dei seguenti soggetti:

  • medi­co specialista del servizio sanitario nazionale o convenzionato;
  • medico di me­dicina generale;
  • pediatra di libera scelta;
  • struttura sanitaria nel caso di ricovero o intervento chirurgico.

La certificazione relativa alla grave infermità o al decesso deve essere presentata al datore di lavoro entro 5 giorni dalla ripresa dell’atti­vità lavorativa.

CONGEDO NON RETRIBUITO PER MOTIVI FAMILIARI

Il lavoratore può chiedere un congedo non retribuito di massimo 2 anni per gravi mo­tivi familiari o personali, conservando il posto di lavoro.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può riguardare:

  • lavoratore;
  • famiglia anagrafica del lavoratore;
  • soggetti legati al lavoratore, anche non conviventi, quali:
  • coniuge;
  • figli e, in loro mancanza, discendenti prossimi;
  • genitori e, in loro man­canza, ascendenti prossimi;
  • genitori adottivi;
  • generi e nuore;
  • suoceri;
  • fratelli;
  • parenti entro il 3° grado portatori di handicap, anche se non conviventi.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere richiesto per:

  • situazioni di grave disagio personale del lavoratore;
  • necessità derivanti dal decesso di un familiare;
  • situazioni che comportano un particolare impegno del dipenden­te o della sua famiglia nell’assistenza di un familiare;

situazioni in cui:

  • il familiare riporta una riduzione o perdita dell’autonomia personale temporanea o permanente;
  • il familiare richiede assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
  • il trat­tamento sanitario per il familiare richiede la partecipazione attiva del lavoratore;
  • il figlio del lavoratore è affetto da patologie dell’infanzia e dell’età evolutiva acute o croniche o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coin­volgimento dei genitori.

Il congedo non retribuito per motivi familiari può essere utilizzato per un periodo continuativo o frazionato, può essere richiesto soltanto una volta nell’arco dell’intera vita lavorativa e non viene considerato a livello previdenziale.